Lettera alla Conferenza Stato-Regioni

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO – REGIONI
DIRETTORE DELL’UFFICIO Antonio Naddeo
SEGRETERIA DEL DIRETTORE

Egregio Direttore,

Il Decreto 9 aprile 2009, n. 82 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1, all’art. 14 comma e) impone di “vigilare affinché al momento della dimissione dal reparto maternità le lettere di dimissione per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per le prescrizioni dei sostituti del latte materno. Nei casi in cui tali prescrizioni si rendano necessarie per cause materne o neonatali, esse devono riportare l’indicazione all’uso del sostituto del latte materno nonchè le informazioni congrue al suo più corretto utilizzo”.

Da numerose e continue segnalazioni da parte di cittadini e operatori sanitari risulta che tale obbligo è largamente disatteso, perché in molti ospedali e cliniche le mamme alla dimissione dal punto nascita ricevono un cartellino, o un foglio allegato al cartellino, con l’indicazione scritta di una marca specifica di latte artificiale, anche nel caso in cui non vi sia indicata nessuna motivazione al suo utilizzo per quel bambino.

Il Decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali2 prevede norme sanzionatorie in caso di violazione del Decreto 9 aprile 2009, n. 82; nel caso specifico dai noi esposto, l’art.4 del DL 84 prevede che “chiunque viola il divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti previsto dall’articolo 10, comma 1, del regolamento3, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro”.

Ci rivolgiamo alla S.V. perché assuma tutti i provvedimenti necessari affinché si ponga fine a tale pratica, che è dimostrato incidere sulle future scelte alimentari dei genitori nei riguardi dei loro bambini.

Il DL 82/2009, recependo il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e le successive pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Salute4, intende proteggere l’allattamento materno dalle interferenze che possono derivare da comportamenti impropri del marketing dei latti artificiali e si pone, dunque, a difesa della salute materno-infantile.

Certi della Sua sensibilità su questo argomento confidiamo in un Suo efficace provvedimento per porre rimedio quanto prima a tale situazione.

In attesa di un Suo riscontro, Le invio i miei più cordiali saluti

La portavoce della CIANB
Monica Garraffa

1 Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ europea ed all’esportazione presso Paesi terzi (GU n. 155 del 7-7-2009)

2 DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 84 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ europea ed all’esportazione presso i Paesi terzi. GU n.136 del 14-6-2011

3 Art. 10. Pubblicita’ – 1. La pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni.

4 Assemblea Mondiale per la Salute. Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno. OMS, Ginevra, 1981 http://www.unicef.it/Allegati/Codice_sostituti_latte_materno_1.pdf

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